(massima n. 1)
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilitą degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilitą dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto ravvisare l'identitą dell'ufficio requirente nel caso di accorpamento della procura originariamente procedente ad altro Ufficio del Pubblico Ministero a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie ).