(massima n. 1)
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non č indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non č la piena prova della responsabilitā, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.