(massima n. 1)
Nell'ipotesi regolata dall'art. 1278 c.c., (debito di somma di monete non aventi corso legale), oggetto dell'obbligazione è la moneta estera, ma è in facultate solutionis il pagamento in moneta avente corso legale nel luogo all'uopo stabilito, secondo il cambio ufficiale del giorno della scadenza del debito. La mora debendi non può importare il mutamento dell'oggetto dell'obbligazione, che rimane sempre la valuta estera, sia per il principio della perpetuatio obligationis sia, inoltre, perché il debitore non ha esercitato la facoltà di commutazione in moneta legale, che si avvera solo mediante pagamento.