(massima n. 2)
Nell'espromissione, prevista dall'art. 1272 c.c., si verifica, per l'intervento dell'espromittente, un mero arricchimento, nel senso del suo coinvolgimento in via solidale con l'originario debitore, con un mutamento del lato passivo, ove il creditore dichiari di liberare l'originario debitore) in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante, estranea la sussistenza o meno del proposito dell'espromittente di garantire il debito altrui, sicché nel caso in cui taluno si limita a promettere che altri adempia ad un obbligazione da questi già validamente assunta, si è in presenza di una fideiussione e non di una espromissione.