(massima n. 1)
L'attivitā di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non puō essere censurata in sede di legittimitā allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificitā dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimitā ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli "standards" valutativi, sulla cui base č stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalitā assunta, come diritto vivente.