(massima n. 3)
La convenzione con la quale l'acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese in un ramo di azienda, si accolli i debiti relativi all'azienda ceduta, configura un accollo ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori, e comporta, in caso di preliminare di vendita, che l'effetto traslativo sia collegato all'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari. (Nella specie, la S.C., nel rilevare che, con la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., gli effetti dell'accollo dei debiti aziendali erano stati delimitati sulla base del prezzo di cessione concordato nel preliminare, ha ritenuto che l'accollante non avesse interesse a domandare pure di essere garantito contro eventuali maggiori pretese degli stessi cedenti). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013).