(massima n. 1)
La costituzione di servitł coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio gią esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilitą all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacitą motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilitą in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessitą abitative, da chiunque invocabili.