(massima n. 1)
L'art. 1335 c.c., nel collegare la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano all'indirizzo del destinatario, non detta alcuna disciplina circa il mezzo di trasmissione, sicché — non essendo necessario che la comunicazione avvenga in una determinata forma, né, tanto meno, in una delle forme previste dal servizio postale — non sono ipotizzabili condizioni più o meno rigorose perché si verifichi l'effetto giuridico della presunzione di conoscenza, a seconda dell'impiego di uno o di altro mezzo e, in particolare, dell'uso di una o di altra delle forme previste dal servizio postale stesso (lettera raccomandata, lettera semplice, ecc.), deriva che, affinché l'accettazione di una proposta contrattuale comunicata per mezzo di lettera raccomandata al proponente possa ritenersi conosciuta dal medesimo (con conseguente conclusione del contratto), non occorre che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (R.D. 18 aprile 1940 n. 689), bensì è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico all'indirizzo del destinatario, salva per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335 citato) di provare di non avere avuto notizia, senza sua colpa, di detta accettazione.