(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilitā del custode č esclusa solo dal fortuito, che puō consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, č di per sč idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della quale si trovavano due persone).