(massima n. 1)
In caso di azione risarcitoria per responsabilitą extracontrattuale proposta allegando l'imputabilitą dell'evento lesivo alla condotta dell'autore dell'illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l'onere di allegare e provare l'esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacitą di intendere e di volere previsto dall'art. 2046 c.c., in quanto la imputabilitą non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilitą aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa.