(massima n. 1)
Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attivitā svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera č di valuta e, in caso di inadempimento del cliente e di sua costituzione in mora, dā luogo alla corresponsione di interessi nella misura legale, sempre che il creditore non dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che, ove sia intervenuto il pagamento di acconti prima della liquidazione, il giudice deve tenerne conto, ai sensi dell'art. 1194 c.c., imputando il versamento agli interessi ed alle spese prima che al capitale, salvo diverso consenso del creditore e purché tanto il credito per il capitale che quello per gli interessi e le spese siano simultaneamente liquidi ed esigibili.