(massima n. 1)
Il credito particolare del socio di una società di capitali nei confronti di questa non è compensabile con il debito del socio stesso, verso la società, per sottoscrizioni di azioni nuove, emesse in sede di aumento del capitale, non potendo trovare applicazione la disciplina della conversione di obbligazioni in azioni bensì, anche in relazione alle modalità prescritte per i conferimenti dei soci, sussistendo un divieto a tale compensazione imposto dalla legge (art. 1246, n. 5 c.c.) a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all'adempimento. Ne deriva che tale compensazione non può attuarsi neppure in sede fallimentare.