(massima n. 1)
In caso di trasmissione del diritto di accettare l'ereditą, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due ereditą, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualitą di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'ereditą alla quale quest'ultimo era chiamato.