(massima n. 1)
Ha natura di deposito regolare e non č suscettibile di compensazione, ex art. 1246, n. 2, c.c., il deposito di una somma di denaro presso un notaio, effettuato dal venditore di un immobile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo, dallo stesso assunto, di provvedere alla cancellazione di ipoteca gravante sul predetto immobile, trattandosi di deposito di natura fiduciaria e cauzionale, escludente ogni disponibilitā, da parte del notaio, della somma depositata. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, a seguito del fallimento del venditore depositante, ha escluso che il debito del notaio per la restituzione della somma depositata possa formare oggetto di compensazione con un credito vantato dal notaio medesimo nei confronti della massa e per il quale si era insinuato nel passivo del fallimento).