(massima n. 1)
Il principio secondo il quale non č consentito al creditore trattenere in compensazione beni del debitore acquisiti sine titulo (art. 1246 c.c.) non conosce eccezioni fondate sulla asserita intenzionalitą o particolare gravitą dell'inadempimento di quest'ultimo, e non autorizza appropriazioni indebite in via di reazione o rappresaglia.