(massima n. 1)
L'acquisizione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone č giustificata anche dall'emersione in dibattimento di circostanze che diano prova che il testimone č stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilitā, senza che sia necessario che il giudice disponga specifici accertamenti, purchč detti elementi siano concreti e quindi precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel dimostrare che la reticenza č stata indotta da un'azione esterna alla libera scelta del testimone.