(massima n. 1)
La preparazione, in territorio italiano, di un prodotto destinato al mercato estero avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate č qualificabile come tentativo punibile di frode nell'esercizio del commercio (artt. 56 e 515 c.p.) ed č perseguibile, per il principio di territorialitā di cui all'art. 6 c.p., davanti al giudice italiano (nella specie, trattatasi di condotta costituita dall'imbottigliamento, in uno stabilimento sito in territorio italiano, di olio destinato al mercato britannico, descritto nelle etichette giā applicate sulle bottiglie come proveniente esclusivamente dalla spremitura di olive di produzione italiana, mentre una parte di esso era in realtā ricavato dalla spremitura di olive di diversa provenienza).