(massima n. 1)
Il dubbio sull'identitā fisica dell'imputato sorto nel momento in cui viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale della libertā deve essere risolto, secondo la procedura di cui all'art. 667 c.p.p., dal medesimo tribunale in applicazione della regola dettata dall'art. 665 c.p.p. per cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento č il giudice che lo ha deliberato; ne deriva che č abnorme il provvedimento con il quale il tribunale deleghi al pubblico ministero il compimento degli accertamenti a tal fine necessari (nella specie accertamenti dattiloscopici).