(massima n. 1)
In tema di misure cautelari l'art. 299, comma terzo bis, che stabilisce che il giudice prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive deve sentire il P.M. costituisce norma di carattere generale, applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia di una misura cautelare per effetto di un fenomeno estintivo della privazione della libertą, conseguente sia a revoca per effetto di una nuova valutazione delle condizioni di applicabilitą della misura, sia all'operativitą di diritto di altre situazioni, sia alla caducazione della misura per scadenza del termine massimo di durata. Trattandosi di richiesta obbligatoria, la sua omissione, in quanto concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, comporta la nullitą ex art. 178 lett. b) c.p.p. (Nella specie non risultava dal verbale dell'udienza con rito abbreviato innanzi al Gip la richiesta di parere al P.M., pure presente in udienza).