(massima n. 1)
Le norme concernenti la compensazione - fra cui, in particolare, quella della non rilevabilità d'ufficio - riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, e non sono perciò applicabili quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto intercorso fra le stesse parti, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. A tal fine, l'identità del rapporto non è esclusa dal fatto che uno dei due crediti sia di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, e sia stato quantificato a seguito di apposito giudizio.