(massima n. 1)
L'applicabilitą delle disposizioni degli artt. 1241 e ss. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico) postula l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti e pertanto va esclusa allorché rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, occorrendo in tal caso procedere ad un semplice accertamento delle reciproche partite di dare e avere, che il giudice deve compiere, alla stregua degli atti, anche se non sia stata proposta specifica domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione. Ne deriva che, ove l'unico rapporto sia rappresentato da un rapporto di agenzia caratterizzato da parasubordinazione, occorre prima determinare il saldo contabile, comprendendo nell'operazione tutte le partite di debito e credito derivanti dal rapporto stesso, e, solo ove risulti un credito residuale dell'agente (parasubordinato), il relativo importo deve essere rivalutato e maggiorato degli interessi legali secondo gli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. stesso codice.