(massima n. 1)
Il principio secondo cui non sono applicabili le norme di legge sulla compensazione se non sussiste l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, e che in tal caso la valutazione delle reciproche pretese delle parti si risolve in un semplice accertamento contabile di dare ed avere, può essere pattiziamente derogato, non opponendosi a ciò alcuna norma di legge né i principi generali dell'ordinamento giuridico, ma tale deroga, quando è inserita in un contratto di agenzia con una Compagnia di assicurazioni, non può più ritenersi efficace successivamente alla risoluzione di diritto del contratto che si verifica a seguito della pubblicazione del decreto di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa (art. 6, L. n. 738 del 1978), tenendo conto in particolare che si tratta di clausola limitativa di diritti. (Fattispecie relativa a clausola che non consente all'agente di trattenere somme, e in particolare i premi incassati, neanche a compensazione di suoi crediti).