(massima n. 1)
Il principio secondo il quale l'istituto della compensazione — postulando l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti — non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione negoziale (ancorché complessa) non esclude la possibilità della valutazione, nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi il giudice deve procedere d'ufficio, trovando il detto principio di applicazione, per converso, al solo fine di escludere che, a tale operazione, possano essere opposti i limiti di carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione stessa quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli arti. 1241 ss. c.c. (principio affermato in tema di contratto di appalto con riferimento alle pretese creditorie reciprocamente vantate da appaltante ed appaltatore).