(massima n. 1)
A norma dell'art. 357, secondo comma, lett. b), c.p.p., la polizia giudiziaria è tenuta a redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Tale adempimento non comporta l'obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte specie ove vi sia una contestualità di tempo e di luogo, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione di legge. Ne consegue che nell'ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee, processualmente rilevanti, da parte della persona sottoposta alle indagini, le dichiarazioni stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale.