(massima n. 1)
In tema di confisca di beni formalmente intestati ad un soggetto estraneo al procedimento penale, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata "de plano" inammissibile, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell'esecuzione č tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullitā assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresė disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l'opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullitā relativa. (v. Corte cost., sent. n. 107 del 15 giugno 2015).