(massima n. 1)
In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneitą dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare dinanzi al tribunale l'ordinanza con cui era stata attenuata la misura cautelare, per la violazione del contraddittorio ex art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. in quanto, prima dell'annullamento ex art. 310 cod. proc. pen., era intervenuta una nuova ordinanza di attenuazione della misura, adottata nel rispetto del contraddittorio).