(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere immediatamente, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, fondata sulla prospettazione della particolare gravitā delle condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione, non č obbligato a nominare un perito se non risulta formulata una diagnosi di incompatibilitā o comunque non si prospetta una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza ritenere necessario procedere alla nomina di un perito, malgrado fossero state prodotte dalla difesa consulenze di parte e perizie svolte in altri procedimenti, che attestavano una patologia dell'imputato incompatibile con il regime carcerario).