(massima n. 1)
È affetta da nullità, non sanabile neppure dal giudice del riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p., a seguito di precedente declaratoria di incompetenza da parte del giudice originariamente adito, quando la motivazione del provvedimento, quanto alla gravità degli indizi ed alle esigenze cautelari, risulti costituita soltanto dalla pedissequa riproduzione di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente.