(massima n. 1)
Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore etā o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilitā del fatto all'incapace e dalla responsabilitā di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace č dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l'esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato.