(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare, non č rilevante l'assoluzione in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione, bensė l'idoneitā della condotta a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di lā della sua configurabilitā come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ravvisato l'ipotesi del trafugamento di beni aziendali, di cui all'art. 25 del c.c.n.l. metalmeccanici del 7 maggio 2003, nonostante l'assoluzione del dipendente in sede penale con la formula "perché il fatto non costituisce reato").