(massima n. 1)
Nell'ipotesi di conflitto fra acquisto "a domino" ed acquisto "a non domino" del medesimo bene, non opera l'istituto della trascrizione, la quale č una forma di pubblicitą legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validitą di cui esso sia naturalmente privo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'opponibilitą, nei confronti dell'acquirente "a domino", sebbene in virtł di titolo non trascritto, della trascrizione di un verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto il trasferimento, da parte di chi, al momento della relativa sottoscrizione, non ne era pił il titolare, dei medesimi diritti dominicali alienati dal titolare effettivo).