(massima n. 1)
In tema di delibera di esclusione del socio da una societą cooperativa di produzione e lavoro, qualora non ne sia adempiuto l'onere di comunicazione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni - imposto, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravitą degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 ,che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo - ed insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita, quale la produzione della delibera in giudizio, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui allart. 18 st. lav..