(massima n. 1)
In tema di societā di diritto privato interamente partecipata da comuni, non č configurabile la responsabilitā contabile degli amministratori per l'assenza di un rapporto di servizio con gli enti pubblici azionisti, risolvendosi il pregiudizio patrimoniale derivante dall'eventuale loro "mala gestio" in un "vulnus" gravante, in via diretta, solo sul patrimonio della societā stessa, soggetta a regole privatistiche e dotata di autonoma e distinta personalitā giuridica rispetto ai soci, mentre č ipotizzabile a carico dei sindaci dei comuni stessi che non abbiano esercitato i poteri ed i diritti spettanti al socio pubblico al fine di indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente ai loro illeciti, in relazione ai quali non vale la distinzione tra danno diretto ed indiretto per l'ente locale, occorrendo fare riferimento al danno concretamente imputabile agli enti di cui sono rappresentanti.