(massima n. 1)
L' irrogazione al lavoratore di una sanzione conservativa in luogo di quella espulsiva, pure astrattamente applicabile in forza di previsione contrattuale, comporta la consumazione definitiva del potere disciplinare del datore di lavoro, sicché è illegittimo il licenziamento intimato per gli stessi fatti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, aveva annullato il licenziamento comminato dopo una sospensione disposta per una quarta mancanza che, ai sensi dell'art. 225 del c.c.n.l. aziende del terziario del 18 luglio 2008, avrebbe consentito già di intimare il recesso per recidiva oltre la terza volta nell'anno solare).