(massima n. 1)
Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all'assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, accordatagli dall'art. 1910, comma 2, c.c., quando l'assicurato sia stato reticente circa l'esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l'assicurato non può mai ottenere un'indennità superiore all'ammontare del danno), se non vi è prova che l'assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito.