(massima n. 1)
In tema di trasferimento di servitù prediale, il proprietario del fondo servente, formulata l'offerta anteriormente all'instaurazione, pure se da parte sua, del giudizio, ha anche in corso di lite il diritto potestativo, ai sensi dell'art. 1068, comma 2, c.c., di specificarla ulteriormente e, all'occorrenza, di conformarla agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta al precipuo scopo di individuare un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù.