(massima n. 1)
L'art. 22 della legge n. 990 del 1969 subordina la proponibilitą della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta del danneggiato, sul quale non incombe alcun (ulteriore) onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di accertare che il relativo rischio sia stato presso di lui effettivamente assicurato. Ne consegue che il riferimento alla sola qualitą di erede della vittima di sinistro stradale, da parte del congiunto, contenuto nella raccomandata con cui si richieda il risarcimento dei danni all'assicuratore del responsabile ai sensi del citato art. 22 non determina, laddove non risulti ivi inequivocamente espressa la volontą di rinunzia a talune voci di danno, l'improponibilitą della successiva domanda giudiziale dal medesimo spiegata ai fini del risarcimento anche dei danni in via diretta - come congiunto (e non come erede) - subiti.