(massima n. 2)
Nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie il creditore, il quale intenda ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno non assorbito dal tasso legale degli interessi, ai sensi dell'art. 1224 comma secondo c.c., ha l'onere di allegare e provare la propria appartenenza ad una categoria economica (imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali, modesti consumatori). In mancanza di tale prova, deve escludersi sinanco la mera rivalutazione del credito in base all'indice di svalutazione elaborato dall'Istat, in quanto l'applicazione di tale indice, che č collegato al mero consumo, presuppone la prova anche presuntiva dell'appartenenza almeno alla categoria dei modesti consumatori.