(massima n. 1)
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. e in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, terzo comma, legge fall., con l'ulteriore possibilitą, da parte del tribunale, di ridurre i termini a comparire in presenza di particolari ragioni di urgenza, cosģ come previsto dal successivo quinto comma del citato articolo.