(massima n. 1)
Quando č proposta opposizione contro l'ordinanza adottata senza formalitā dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il conseguente procedimento, per effetto del formale richiamo operato da tale norma, č integralmente disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, ove non dichiari l'opposizione inammissibile a norma dell'art. 666 comma secondo, cod. proc. pen., ha il dovere, a pena di nullitā generale ad assoluta, di fissare l'udienza in camera di consiglio e di procedere con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, provvedendo, altresė, all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, a norma dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato ordinanza di rigetto dell'opposizione avverso provvedimento di non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di somme di denaro confiscate, emessa senza fissare l'udienza in camera di consiglio).