(massima n. 1)
In ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione (nella specie determinata dal decesso del magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza) non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello, che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello cui il processo č rinviato non č privo di "devolutum", ma, al contrario, dovendo redigere "ex novo" il provvedimento decisorio, ha una devoluzione totale, che gli impone di esaminare completamente nel merito la vicenda).