(massima n. 1)
Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse).