(massima n. 1)
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertą debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi. (Fattispecie nella quale il gip rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari e il tribunale della libertą, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava all'indagato la misura meno gravosa del divieto di dimora).