(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 299, comma quarto quater, c.p.p., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare disciplinata dall'art. 299 medesimo e non č estensibile, in via analogica, al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 c.p.p..