(massima n. 1)
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioč se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilitā con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che, in assenza del predetto "fumus", deve trovare applicazione la prima parte del comma 4-ter, ai sensi del quale il giudice, quando non č in grado di decidere allo stato degli atti, dispone gli opportuni accertamenti sulle condizioni dell'imputato, anche di ufficio e senza formalitā).