(massima n. 1)
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., la nullitą o l'inutilizzabilitą delle risultanze delle video riprese di cui il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia in tempo utile per la discussione del giudizio presuppone che l'istanza sia stata non solo ritualmente e tempestivamente presentata al P.M., ma anche corredata dal materiale tecnico necessario su cui riversare le registrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicazione di sanzioni processuali per il mancato rilascio in tempo utile di copie di registrazioni audio video conseguente a ritardo imputabile a colpevole inerzia dell'imputato che, sebbene fosse stato tempestivamente informato, non aveva prodotto il necessario "hard disk" esterno).