(massima n. 1)
L'interveniente volontario, avendo assunto formalmente la qualitą di parte primaria nel processo, č legittimato a proporre appello contro la decisione che abbia concluso il primo grado del giudizio non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilitą dell'intervento ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con l'intervento stesso.