(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnativa cumulativa proposta con unico atto avverso diverse sentenze allorché i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un'identica questione di diritto, quale, nella specie, una ripetuta condotta di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente ai sensi dell'art. 126 bis, cod. strada, potendo la decisione di una delle due cause produrre l'effetto di giudicato rispetto all'altra.