(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione di un contratto non č di scarsa importanza l'inadempimento ad un'obbligazione che benché ulteriore rispetto a quelle tipiche di esso č, per volontā delle parti, collegata alle stesse con vincolo di corrispettivitā (nella specie obbligo di non rivendere la merce in determinati mercati).