(massima n. 1)
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, che sia stata resa per effetto di conciliazione delle parti e redazione del relativo processo verbale a norma dell'art. 185 c.p.c., non osta, qualora la conciliazione medesima risulti invalida ed inefficace per difetto dei requisiti di legge (nella specie, in quanto intervenuta con il difensore privo di specifica procura), a che il processo venga riassunto e proseguito su istanza dell'interessato, stante la revocabilitą della suddetta ordinanza, specie in carenza dei presupposti.